×

Il nostro ordinamento giuridico prevede una serie di disposizioni a tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, applicabili anche ai malati di Alzheimer (articoli 404 e seguenti del codice civile).

Premesso che la capacità giuridica (di cui si è in possesso sin dalla nascita) è l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri, mentre la capacità di agire (che si acquisisce con la maggiore età) è la capacità di esercitare i propri diritti e di assumere gli obblighi, nei casi in cui la capacità d’agire sia esclusa o limitata a causa di alterazioni delle facoltà mentali o di altre menomazioni, sono previsti istituti specifici a tutela del soggetto incapace.

L’interdizione

E’ prevista a tutela dei soggetti, maggiorenni o minori emancipati, che si trovano in abituale stato di infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. In passato tali soggetti dovevano essere interdetti mentre oggi, a seguito della riforma di cui alla legge n. 6/2004 (che ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno) sono interdetti solo nei casi di maggiore gravità, ossia quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Possono chiedere l’interdizione solo i seguenti soggetti: l’interdicendo, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero.

La domanda di interdizione si propone innanzi al tribunale del luogo ove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio. Il giudice non può pronunciare l’interdizione se prima non ha proceduto all’audizione dell’interdicendo a seguito della quale, se lo ritenga necessario, può nominare un tutore provvisorio fintanto che si concluda il procedimento di interdizione.

L’interdetto, una volta pronunciata la sentenza di interdizione, è equiparato al minore di età. Il tutore provvederà ad avere cura dell’interdetto, a rappresentarlo in tutti gli atti civili e ad amministrarne il patrimonio.

L’inabilitazione

E’ prevista a tutela di soggetti parzialmente incapaci di provvedere ai propri interessi. Possono essere inabilitati: il soggetto maggiorenne che si trovi in stato di infermità di mente non talmente grave da far luogo all’interdizione, coloro che per prodigalità o abuso di sostanze stupefacenti o di alcolici espongano se stessi o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici nonché il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto una sufficiente educazione ma siano comunque parzialmente capaci di provvedere ai propri interessi.

Possono chiedere l’inabilitazione, oltre all’inabilitando, gli stessi soggetti legittimati a chiedere l’interdizione e cioè: il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero.

La domanda di interdizione si propone innanzi al tribunale del luogo ove l’inabilitando ha la residenza o il domicilio. Quando sia promosso un giudizio di interdizione, il giudice può d’ufficio pronunciare l’inabilitazione ove ne ritenga sussistenti i presupposti. Il giudice non può pronunciare l’inabilitazione se prima non ha proceduto all’audizione dell’inabilitando a seguito della quale, se lo ritenga necessario, può nominare un curatore provvisorio fintanto che si concluda il procedimento di inabilitazione.

L’inabilitato, una volta pronunciata la sentenza di inabilitazione, è equiparato al minore emancipato e può, quindi, compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il curatore assiste l’inabilitato nel compimento di tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (per i quali occorre, in molti casi, anche l’autorizzazione del giudice tutelare), ma la sentenza può prevedere che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti validamente e personalmente dall’inabilitato.

L’Amministrazione di Sostegno

Ha un ruolo di strumento generale e prioritario di protezione delle persone “prive in tutto o in parte di autonomia”, quindi ha una funzione di sostegno della persona che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. LInterdizione e dell’Inabilitazione hanno un ruolo meramente residuale, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali l’amministrazione di sostegno risulti uno strumento “inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario”.

La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare del luogo in cui la persona da tutelare ha la residenza o il domicilio, con le seguenti indicazioni:

– le generalita’ del beneficiario,

– la sua dimora abituale,

– le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno,

– il nominativo e il domicilio (solo se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

La richiesta può essere presentata dallo stesso soggetto beneficiario, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo o dal tutore o dal curatore, e deve illustrare le ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno, al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria e i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all’amministratore. Pertanto deve brevemente descrivere le infermita’ o menomazioni della persona (con allegazione di idonea documentazione sanitaria), spiegare che per effetto di esse la persona non puo’ provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione patrimoniale, indicare con chi la persona vive e quale sia la sua situazione patrimoniale e reddituale, proporre le attivita’ di sostituzione o di assistenza da attribuire all’amministratore.

Per poter beneficiare dell’amministrazione di sostegno e’ dunque necessario che si verifichi una di queste condizioni:

  • l’infermita’ che determina un’impossibilita’ parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi;
  • la menomazione fisica che determina un’impossibilita’ parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi;
  • la menomazione psichica che determina un’impossibilita’ parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi.

La procura

La persona affetta da malattia di Alzheimer (ai primi stadi della patologia) finchè sia ancora in grado di prendere decisioni, può attribuire ad altro soggetto (in genere un familiare) il potere di agire in suo nome e per suo conto mediante una “procura”. In tal modo si consente ad altra persona di agire in nome e per conto del malato, effettuando pagamenti, riscossioni e altri atti di disposizione che il malato potrà non riuscire più ad eseguire.

La procura può essere speciale o generale. E’ speciale quando concerne uno o più singoli affari specificamente determinati. E’ generale quando si estende tutti gli affari del rappresentato (art. 1708 codice civile).

×

Salve!

Fai clic su uno dei nostri contatti di seguito per chattare su WhatsApp o inviaci un'e-mail a info@sosalzheimeronline.it

× Come posso aiutarti?